LA REGISTRAZIONE DI UNA CONVERSAZIONE. Cassazione sentenza n. 10079/2024...
Precisa la Suprema Corte di Cassazione:
"la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione ad opera di un soggetto che ne sia parteci, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce mera forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche ai fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 cod. proc. Pen., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto delle comunicazioni che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa".