Indennità di mensa computabile nel calcolo del TFR solo se previsto dalla CCNL. Cass. Ordinanza n. 8090 del 26.03.2024.

23.04.2024

La Corte d'Appello di Bari ha parzialmente accolto l'appello proposto dall'Ospedale di Omissis avverso sentenza del Tribunale di Foggia e, per l'effetto, lo ha condannato al pagamento in favore di Ri.Gi. (già dipendente dal 1973 al 2014, con mansioni di Infermiere, livello D6 CCNL Comparto Sanità) della somma di Euro 7.784,54 a titolo di differenze retributive sul trattamento di fine rapporto, al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al soddisfo.

La Cassazione, ribaltando la pronuncia di merito, rileva che:

Il valore del servizio mensa e l'importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce del servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, salva la possibilità di una diversa previsione… Si esclude pertanto che il servizio mensa o l'indennità sostitutiva della stessa abbiano natura ontologicamente retributiva, ribadendo che è rimessa alla fonte legale o contrattuale l'individuazione delle voci da includere nella retribuzione base per il calcolo degli istituti di retribuzione indiretta o differita; si è aggiunto che, a seguito della disciplina dettata dall'art. 6 del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359, l'indennità sostitutiva della mensa non è computabile a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuali, che gli accordi collettivi che stabilivano tale principio, in vigore prima dell'introduzione della nuova legge, sono fatti salvi (anche se in contrasto con disposizioni di legge) nella parte in cui prevedevano limiti e valori convenzionali del servizio mensa e dell'importo della prestazione sostitutiva di esso, a qualsiasi effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato, che è tuttavia possibile all'autonomia collettiva disporre diversamente, vale a dire includere il valore reale o l'importo della relativa indennità sostitutiva nella base di calcolo di qualsiasi istituto.

In sintesi, secondo la Cassazione la contrattazione collettiva può prevedere che il pasto o l'indennità sostitutiva dello stesso assumano valore retributivo e solo in questo caso può essere computata ai fini del TFR.

PQM, 

non essendovi nel caso di specie nessuna previsione nella CCNL, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla società.