Illegittimo il trasferimento del dirigente sindacale senza il nulla osta dell’organizzazione di appartenenza anche in presenza di incompatibilità ambientali atte a sorreggere il trasferimento stesso. Cassazione ordinanza n. 15548 del 01. 06. 2023
La Corte d'appello di Bari confermava la pronuncia del Tribunale di Foggia che aveva respinto il ricorso proposto da OMISSIS), d.s.g.a. del Circolo Didattico " (OMISSIS) e componente della r.s.u., inteso ad ottenere la declaratoria della nullita', annullamento, illegittimita' e inefficacia del provvedimento di trasferimento d'ufficio prot. n. (OMISSIS) e del provvedimento di rimprovero scritto prot. (OMISSIS) ed alla condanna delle Amministrazioni convenute al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale quantificabile in Euro 500.000,00;
enucleava la Corte territoriale i tre temi essenziali posti dai motivi di appello: - necessita' del nulla osta al trasferimento; - legittimita' delle motivazioni del trasferimento; - legittimita' della sanzione disciplinare irrogata,
Quanto al primo tema riteneva l'inapplicabilità dell'obbligo di nulla osta ai trasferimenti per incompatibilità ambientale nel Comparto scuola;
quanto al secondo tema, rilevava che l'appellante, non potendo contestare la veridicita' delle svolte attivita' di d.s.g.a, di componente del Consiglio di Istituto, di componente di r.s.u., poste a base dell'incompatibilita' ambientale, si fosse limitato a negare il conflitto di interessi e la scarsa collaborativita' contestata dall'Amministrazione;
quanto alla terza questione riteneva corretta la sanzione disciplinare inflitta;
considerava prive di pregio le doglianze relative a dedotti vizi procedimentali e riteneva la sanzione proporzionata ai fatti contestati;
infine, rilevava che la oggettiva criticita' della situazione creatasi nella scuola intorno alla persona del d.s.g.a., che trovava riscontri nella sua veridicita' e nella sua imputabilita' (almeno in massima parte) allo stesso (OMISSIS) portasse ad escludere il profilarsi di condotte vessatorie, discriminatorie o lato
sensu illecite da parte dell'Amministrazione tali da configurare una condotta lesiva e fonte del diritto al risarcimento del danno;
contro la sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi;
il Miur e le Amministrazioni scolastiche, nonostante la rituale notifica del ricorso, non hanno svolto attivita' difensiva.
CONSIDERATO che:
con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 146 c.c.n.l. nonche' della L. n. 300 del 1970, articolo 22 e degli articoli 8 e 18 c.c.n.q. del 7.8.1998 (articolo 360 c.p.c., n. 3);
censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la fattispecie in questione fosse sussumibile nell'ambito dell'articolo 146 c.c.n.l. e per aver ritenuto legittimo il suo trasferimento senza avvedersi che anche nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attivita' sindacale sono tutelate nelle forme previste dalla disposizioni della L. 20 maggio 1970 n. 300, come espressamente previsto dal Decreto Legislativo n. 396 del 1997, articolo 6, comma 1 (ora Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 42), che estende l'applicazione del titolo III dello Statuto dei lavoratori anche al pubblico impiego, in cui deve inquadrarsi il rapporto di lavoro de quo (cfr. Decreto Legislativo n. 29 del 1993, articolo 55 ora sostituito dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 1, comma 2 e articolo 2, comma 2);
rileva che il giudice del merito e' incorso nella violazione dell'articolo 22 dello Statuto dei lavoratori e dell'articolo 18 del codice navale q. del 7.8.1998, atteso che la trasferibilità dei lavoratori componenti della r.s.u. (equiparati, quanto alle prerogative ivi previste, ai dirigenti delle rappresentanze aziendali) e' subordinata al preventivo nulla osta dell'associazione sindacale di appartenenza che, nella specie, non era stato acquisito, con effetto preclusivo sul disposto trasferimento;
con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2103 c.c. nonché' del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articoli 71 e 72 (articolo 360 c.p.c., n. 3);
deduce che, nella specie, non potevano assumere alcun rilievo le asserite esigenze tecniche, organizzative e produttive, ai sensi dell'articolo 2013 c.c., individuate in una accertata incompatibilità ambientale, poste erroneamente a fondamento della impugnata decisione;
rileva che con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 non e' più possibile trasferire personale dipendente della scuola con la qualifica di ATA per motivi di incompatibilità ambientale essendo tale misura prevista solo per il personale docente ed educativo;
Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 72 che ne ha riprodotto la disciplina negli articoli 2 e 3, ai dipendenti in servizio nelle Amministrazioni pubbliche, intendendosi per tali tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative -, proprio nella parte relativa alle prerogative sindacali ha previsto, al comma 4, che il trasferimento in un'unita' operativa ubicata in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell'articolo 10 del medesimo c.codice navale q. (e cioe': - i componenti delle r.s.u.; - i dirigenti sindacali delle r.s.a.; - i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che, dopo la elezione delle r.s.u., siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro nonche' quelli delle medesime associazioni, aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998; - i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa) puo' essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della r.s.u. della quale il dirigente sia componente;
dell'applicabilita' di tale disposizione al comparto scuola non pare potersi dubitare visto che, in sede di successivo c.codice navale q. del 24 settembre 2007, e' stato (articolo 5) aggiunto, all'articolo 18 del c.codice navale q. del 7 agosto 1998, il comma 4-bis ("Nel comparto scuola il disposto del comma 4 non si applica nei casi in cui si debba procedere all'individuazione del personale soprannumerario, docente ed Ata, in conseguenza della rideterminazione dell'organico dell'istituzione scolastica o educativa. Non si applica, altresi', in tutti i casi nei quali l'assegnazione della sede sia stata disposta in applicazione di istituti che prevedono una permanenza annuale nella sede stessa") che, prevedendo specifici limiti, ne conferma l'applicabilita' generale;
del resto, in termini generali, nel pubblico impiego, i diritti e le prerogative sindacali nei luoghi di lavoro sono regolati dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 42 (norma che, ai sensi
dell'articolo 70, comma 8, si applica al personale della scuola) oltre che dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
l'articolo 42, comma 1 cit. prevede che "nelle pubbliche amministrazioni le liberta' e l'attivita' sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della L. 20 maggio 1970, n 300, e successive modificazioni ed integrazioni" e cosi' dall'articolo 22 Stat. lav. che sottopone il trasferimento dall'unita' produttiva dei dirigenti sindacali indicati nell'articolo 10 (tra i quali, ai sensi dell'articolo 42, comma 6, devono annoverarsi anche i componenti delle r.s.u., come il (OMISSIS)) al previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza;
ed allora deve ritenersi che il trasferimento in questione (dall'originaria sede di lavoro del (OMISSIS) in (OMISSIS) a quella di (OMISSIS)) fosse subordinato al preventivo nulla osta dell'associazione sindacale di appartenenza del dipendente (e risulta dalla stessa sentenza impugnata che proprio all'associazione sindacale di appartenenza del (OMISSIS) il nulla osta non era stato richiesto avendo l'Amministrazione interpellato solo i componenti delle altre due sigle sindacali, ricevendo pareri difformi in merito a tale trasferimento);
ne' possono assumere rilievo dirimente le asserite esigenze tecniche, organizzative e produttive, individuate in una accertata incompatibilita' ambientale, poste erroneamente a fondamento della impugnata decisione;
come di recente affermato da questa Corte (Cass. 30 giugno 2022, n. 20827) in mancanza del previsto nulla osta non vale scrutinare l'esistenza di situazioni di incompatibilita' ambientale atte a sorreggere (in quel caso ai sensi dell'articolo 2013 c.c.; nel caso del personale ATA della scuola ai sensi del Decreto Legislativo n. 297 del 1994, articoli 566 e 567 e delle disposizioni dei contratti collettivi in materia di mobilita'), il trasferimento che, se disposto nei confronti del dirigente sindacale senza l'osservanza delle formalita' prescritte, resterebbe nondimeno inficiato da una presunzione di antisindacabilita';
cio', in quanto le suddette ragioni di incompatibilità, addotte a giustificazione del provvedimento di trasferimento, non possono condizionare l'applicazione della disciplina dettata a salvaguardia del prioritario interesse all'espletamento dell'attività sindacale;
conclusivamente il ricorso va accolto, nei termini sopra illustrati e va cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione;
la fondatezza del ricorso rende inapplicabile il disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, quanto al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte - ritenendo che non sussistano i presupposti per la motivazione contestuale ex articolo 380 bis 1 c.p.c., comma 2, - accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione.