E’ discriminatorio il licenziamento irrogato al dipendente caregiver che rifiuta il trasferimento in una sede troppo lontana dal domicilio dell’assistito. Cass. Ord. n. 13934 del 20.05.2024

11.06.2024

La Cassazione afferma che è discriminatorio il licenziamento irrogato al dipendente caregiver che rifiuta il trasferimento in una sede troppo lontana dal domicilio dell'assistito, posto che la normativa sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro non si riferisce solo alle persone disabili, ma si estende anche a chi se ne prende cura.

La Corte d'Appello accoglieva parzialmente il ricorso avverso il licenziamento irrogato alla caregiver, titolare dei benefici previsti dalla Legge 104/1992, per aver la stessa rifiutato il trasferimento in una sede distante dal coniuge assistito, ritenendo integrata la violazione dell'obbligo di Repechange, e riconoscendo  la sola la tutela risarcitoria.

La Cassazione ribalta la pronuncia di merito rilevando che "non considerare la situazione personale del dipendente caregiver e trattarlo, nell'ambito di una riorganizzazione volta all'efficientamento economico-finanziario dell'impresa, in maniera identica ai colleghi direttamente comparabili, integra una discriminazione diretta".

Secondo gli ermellini, infatti, incombe sul lavoratore l'onere di allegare e dimostrare la situazione di handicap grave in cui versa il congiunto e il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, deducendo al contempo una correlazione significativa tra questi elementi.

Secondo i Giudici di legittimità, laddove il dipendente dopo essere stato licenziato  riesca ad adempiere al predetto onere della prova, avrà diritto ad essere reintegrato.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della lavoratrice, affermando il suo diritto a ricevere la tutela reintegratoria.