Infermieri demansionati devono essere risarciti. Cass. Sez. Lavoro  N. 7683 22/03/2025

30.03.2025

1. La Corte di Appello di Palermo ha rigettato il gravame proposto dai lavoratori indicati in epigrafe (Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri in servizio presso l'Ospedale "Sant'Antonio Abate" di Trapani e presso l'Ospedale "Santo Spirito" di Alcamo) avverso la sentenza del Tribunale di Trapani che aveva rigettato le loro domande con cui avevano chiesto ordinarsi all'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani di non adibirli ulteriormente mansioni inferiori, nonché la condanna dell'Azienda al risarcimento del danno non patrimoniale da dequalificazione e demansionamento.

2. I lavoratori avevano lamentato di essere stati adibiti dal 2010 a mansioni inferiori a quelle proprie del loro livello di inquadramento, e corrispondenti a quelle di Ausiliario e/o di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) in modo costante e prevalente, in ragione dell'insufficienza numerica del suddetto personale.

3. Richiamati i principi espressi da Cass. n. 19149/2020, la Corte territoriale ha ritenuto provata la circostanza che gli appellanti, oltre alle proprie attività, si erano occupati dell'igiene personale degli ammalati, del cambio biancheria, del trasporto dei pazienti allettati in carrozzella o in barella, nonché della raccolta di rifiuti quali pannoloni o cateteri, avevano somministrato gli alimenti ai pazienti privi di assistenza familiare o non autosufficienti, avevano preso i farmaci dalla farmacia del reparto, avevano disinfettato i lettini da trazione, carrelli, comodini, letti, pale, pappagalli carrelli di terapia e dell'igiene e barelle collaborando con l'O.S.S., avevano predisposto pesi da trazione, avevano accompagnato i pazienti non autosufficienti in bagno anche da soli in assenza dell'ausiliari.

4. Ha dato atto delle risultanze istruttorie, da cui era emerso che i lavoratori svolgevano la prestazione su tre turni (mattutino, pomeridiano e notturno) e che nel turno notturno, oltre all'attività infermieristica, avevano svolto anche le mansioni di cura e igiene personale e tutta l'attività domestica-alberghiera, mentre nei turni pomeridiani, o comunque nei turni in cui era presente solo un O.S.S., uno degli infermieri si occupava della terapia e l'altro aiutava l'O.S.S. per le cure igieniche e l'assistenza del paziente.

5. Pur avendo rilevato che tali compiti non rientravano nello specifico mansionario dell'infermiere professionale, ma in quello dell'Operatore Socio Sanitario, ne ha evidenziato il carattere accessorio e collaterale, in quanto si erano concretizzati in attività strettamente connesse alla cura e all'attenzione diretta ai bisogni dei pazienti, non travalicando mai tali limiti (non essendosi ad esempio estese alla pulizia dei locali); ha inoltre rimarcato che lo svolgimento di tali mansioni era avvenuto contestualmente all'esercizio di quelle proprie del livello contrattuale di appartenenza.

6. Ha inoltre ritenuto provata la sussistenza di ragioni organizzative tali da giustificare l'utilizzo di infermieri professionali, evidenziando che nella riorganizzazione aziendale seguita alla soppressione delle AUSL, l'Azienda si era dovuta confrontare con l'esigenza di sopperire con maggiori risorse alle strutture di medicina di urgenza, con i tetti assunzionali e di spesa imposti dalla Regione e con il blocco delle assunzioni dal 2012 al 2017.

7. Ha precisato che la ASP aveva rideterminato la pianta organica aumentando considerevolmente i posti anche nel profilo di O.S.S., programmando l'assunzione di 192 nuovi O.S.S. per il triennio 2016-2018 e procedendo di fatto a nuove assunzioni per il triennio 2017-2019 (107 O.S.S. nel 2017); l'Azienda aveva inoltre attivato un servizio di "Supporto logistico e  servizi integrati", affidato ad una ditta esterna ATI PFE con compiti in gran parte sussumibili in quelli propri degli O.S.S.

8. Ha considerato sussistenti da un lato obiettive esigenze aziendali che avrebbero potuto giustificare la frequente adibizione degli infermieri professionali a mansioni non proprie del loro profilo; dall'altro ha ritenuto prevalente lo svolgimento, da parte degli infermieri, di mansioni proprie della loro qualifica per tutto il periodo dedotto in giudizio, essendo emerso che solo in una minima parte dei turni notturni (in cui la necessità di assistenza domestico-alberghiera è più blanda) non era assicurata la presenza di un O.S.S. in reparto.

9. Avverso tale sentenza i lavoratori indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria.

10. La ASP di Trapani ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

DIRITTO

1. Con l'unico motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 2103 e 2087 cod. civ., del D.M. n. 739/1994, del CCNL Comparto Sanità 1998-2001 e Accordo conferenza Stato-Regioni del 22.2.2001, anche alla luce dell'art. 115 cod. proc. civ. per l'erroneo apprezzamento delle istanze istruttorie in ordine all'accertata carenza dei requisiti che integrano la fattispecie del demansionamento (carattere non prevalente, accessorio e collaterale delle mansioni svolte dai ricorrenti, contestuale esercizio delle mansioni proprie del livello contrattuale di appartenenza, esistenza di ragioni che giustificassero l'adibizione datoriale a mansioni inferiori); risarcimento dei danni.

Lamenta il mancato riconoscimento del danno da demansionamento, addebitando alla Corte territoriale di avere erroneamente escluso lo svolgimento in via prevalente, da parte degli appellanti, di mansioni corrispondenti a quelle degli O.S.S. e di avere ritenuto che l'espletamento di tali mansioni fosse avvenuto contestualmente allo svolgimento di quelle proprie dell'infermiere professionale.

Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto dirimente, ai fini del demansionamento, l'adibizione esclusiva a mansioni di O.S.S. e per avere effettuato un'indagine di carattere meramente quantitativo, e non qualitativo, senza valutare la costanza e la continuità temporale che aveva caratterizzato l'espletamento di mansioni ascrivibili agli O.S.S. e l'incidenza di tale perdurante esercizio sulla professionalità dei ricorrenti, né l'adibizione dei lavoratori a mansioni estranee alla loro professionalità.

Si duole della mancata indagine, da parte della Corte territoriale, in ordine alla legittimità dell'assegnazione in base ai testi normativi e al CCNL applicabile, evidenziando che in forza delle disposizioni contenute nell'Allegato 1 del CCNL 7.4.1999 (come modificato dall'Allegato 1 del CCNL integrativo del 20.9.2001 e dall'Allegato 1 del CCNL del 19.4.2004, richiamati dal CCNL Comparto Sanità triennio 2016-2018) e del D.M. n. 739 del 14.9.1994, non costituisce mera facoltà del datore di lavoro assegnare ordinariamente all'infermiere lo svolgimento delle mansioni caratteristiche dei livelli inferiori.

Evidenzia che le attività di assistenza di base al paziente per le quali sono richieste "conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali" devono essere di norma affidate a lavoratori inquadrati nella categoria B e non possono essere svolte dagli infermieri solo per mancanza o insufficienza di personale di qualifiche inferiori.

Lamenta l'omessa o insufficiente motivazione, nonché l'assoluta illogicità, la contraddittorietà e la manifesta erroneità della motivazione stessa.

Torna a sostenere che l'assistenza diretta e indiretta dei pazienti era affidata esclusivamente agli infermieri; richiamata la giurisprudenza di legittimità sull'art. 2103 cod. civ., sostiene da un lato che la documentata e comprovata assenza di O.S.S. non configura una riorganizzazione aziendale rispetto alla quale la dequalificazione sarebbe una conseguenza necessitata, e dall'altro l'irrilevanza della mancata copertura dei posti da parte della P.A. nell'esercizio della discrezionalità amministrativa.

2. Il ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, fermo restando che l'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, il lavoratore può essere adibito, per motivate  esigenze aziendali collegate a ragioni contingenti non diversamente risolvibili, a compiti inferiori se marginali rispetto a quelli propri del proprio livello (Cass. n. 8910/2019 e giurisprudenza ivi richiamata).

Si è inoltre ritenuto che le motivate esigenze aziendali devono avere carattere temporaneo, sicché l'utilizzo di fatto costante secondo un turno programmato di un lavoratore o di una lavoratrice in mansioni inferiori, neanche complementari a quelle del profilo rivestito, sia pure in maniera non particolarmente ricorrente in termini di ore adibite alla mansione inferiore, ma finalizzato di fatto alla copertura di posizioni lavorative non presenti nell'organico aziendale, non può ritenersi rispettoso del principio di tutela della professionalità di cui all'art. 2103 cod. civ. mancando proprio quelle motivate esigenze aziendali, anche connotate da temporaneità o da altrettante obiettive ragioni contingenti, che legittimano l'utilizzo del dipendente in mansioni non corrispondenti al livello o alla qualifica rivestita.

Tali principi, enunciati in materia di impiego privato, sono stati ritenuti estensibili al lavoro pubblico contrattualizzato (v. Cass. n. 17774/2006); si è in particolare affermata l'esigibilità di attività corrispondenti a mansioni inferiori, da parte del datore di lavoro pubblico, quando le stesse abbiano carattere marginale e rispondano ad esigenze organizzative di efficienza e di economia del lavoro, ovvero di sicurezza, con il limite negativo della completa estraneità alla professionalità del lavoratore, che ha l'onere di dimostrarla.

Nel pubblico impiego contrattualizzato è stata dunque ritenuta la legittimità dell'adibizione del dipendente a mansioni inferiori "per esigenze di servizio", purché sia assicurato in modo prevalente ed assorbente l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza (Cass. n. 4301/2013).

In tale ambito, in una fattispecie in cui non era in discussione il carattere marginale delle mansioni inferiori rispetto a quelle corrispondenti alla categoria di assegnazione né l'esistenza di esigenze aziendali, questa Corte ha precisato che la tutela del lavoratore è assicurata dall'esercizio, in modo prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza e dall'assenza di un'estraneità di carattere assoluto delle mansioni accessorie rispetto alla sua professionalità; si è dunque chiarito che l'unica ulteriore condizione del legittimo esercizio del potere di specificazione o di conformazione dell'attività dovuta da parte del datore di lavoro pubblico è costituita dall'esistenza di un'obiettiva esigenza aziendale, non rilevando che le mansioni assegnate siano proprie di un profilo professionale di categoria meno elevata, né la carenza del requisito della temporaneità dell'esigenza della flessibilità (Cass. n. 19419/2020).

Tali principi sono stati successivamente ribaditi da questa Corte (v. Cass. n. 22901/2022, secondo cui il contenuto dell'obbligo di assegnazione a mansioni confacenti all'inquadramento è quello di assegnare il lavoratore ad attività che siano pertinenti al livello di inquadramento e siano quantitativamente e qualitativamente prevalenti, ma non ha rilievo e non è illegittimo che talora possano essere richiesti e svolti compiti in sé propri di addetti di livello inferiore, perché ciò non comporta l'alterazione di quanto è dovuto per l'adempimento dell'obbligo datoriale; v. anche Cass. n. 33781/2024).

3. La Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, in quanto pur avendo dato atto della circostanza che nel periodo per cui è causa i ricorrenti hanno svolto, oltre alle mansioni proprie del loro livello di inquadramento, molteplici attività proprie degli O.S.S. sia nei turni notturni (in cui gli O.S.S. non erano presenti) sia nei turni pomeridiani o comunque in quelli in cui era presente un solo O.S.S, non solo si è limitata a valutare l'attività svolta dai ricorrenti nei turni in cui erano assenti gli O.S.S. senza tenere conto del carattere sistematico dello svolgimento, da parte dei ricorrenti, delle attività proprie degli O.S.S. ma ha anche fatto riferimento ad un inedito carattere "collaterale" delle mansioni inferiori (oltretutto applicato in senso amplissimo e tale da ricomprendervi tutte le mansioni sopra elencate e svolte dai ricorrenti) rispetto alle mansioni di assegnazione, così richiamando un elemento che è estraneo alla giurisprudenza di questa Corte in materia, come si è detto.

4. Il ricorso va pertanto accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione che si atterrà ai principi suindicati e provvederà anche al regolamento delle spese relative al giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte