L'APIL,
"Associazione Professionale Infermieristica Legale" promuove la diffusione della cultura della legalità attraverso la partecipazione attiva a convegni, tavole rotonde, conferenze ecc...utilizzando anche le tecnologie di rete e multimediali.
Demansionamento, inquadramento contrattuale incongruo (Comparto), impossibilità di svolgere la libera professione e conseguente mancato riconoscimento dell'indennità di esclusività, indennità professionale specifica incongrua e mancato riconoscimento delle specializzazioni sono tra le problematiche più sentite dalla comunità Professionale.
È consentita l'iscrizione all' Associazione ai Professionisti della Salute che condividono e sottoscrivono l'adesione agli ideali associativi compilando il modulo adesione e inviando lo stesso a infermieristica.legal@gmail.com
Le finalità sono più dettagliatamente indicate nello Statuto integralmente di seguito riportato.

Scopo e attività.
L'Associazione non persegue fini di lucro.
L'Associazione si propone di tutelare i diritti sindacali e lavorativi dei propri associati nonché la dignità professionale della categoria.
In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione si propone di:
- Promuovere la diffusione della cultura della legalità in ambito infermieristico attraverso la partecipazione attiva a tavole rotonde, convegni, conferenze, seminari ecc., utilizzando anche le nuove tecnologie di rete e multimediali
- Tutelare i diritti sindacali e lavorativi dei propri associati utilizzando gli strumenti del diritto del lavoro e sindacale nonché di tutelare l'immagine e la dignità professionale della categoria;
- Ricorrere nelle sedi competenti per chiedere l'annullamento di atti illegittimi e lesivi della dignità professionale del singolo socio de dell'intera categoria, compatibilmente con i fondi disponibili.
- Svolgere attività di consulenza, oltre che ai singoli soci, anche ad istituzioni pubbliche e private che intendano sviluppare iniziative a sostegno degli scopi associativi;
- Organizzare corsi di formazione, convegni, dibattiti e seminari per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi associativi;
- Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione dei corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- Promuovere l'istituzione di segreterie provinciali ed aziendali compatibilmente con le risorse, fatto sempre salvo quanto necessario per la gestione dell'associazione;
- Stipulare convenzioni con studi legali specializzati nel settore, il singolo soci che intende avvalersi per le proprie vertenze degli studi convenzionati, salderà personalmente quanto richiesto dallo studio legale convenzionato secondo quanto stabilito dalla convenzione stessa;
- Eventuali prestazioni a titolo gratuito devono essere preventivamente individuate ed autorizzate dal consiglio direttivo, l'associazione non risponderà per nessun motivo per prestazioni effettuate al di fuori di quanto concordato in convenzione del rapporto professionale tra studio e e cliente del quale rapporto è soggetto terzo;
L'Associazione non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche.
L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura e si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo ad eccezione di attività strumentali e accessorie fondamentalmente finalizzate ad assicurare il regolare funzionamento delle strutture o a qualificare e specializzare le sue attività.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Ammissione e diritti degli associati.
I soci sono tenuti al pagamento della quota mensile o annuale il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo.
Possono essere associati coloro che, condividendone le finalità e i principi statuari, si impegnano per la loro realizzazione.
L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi associati è deliberata dall'organo amministrativo.
Sulla domanda di ammissione decide in maniera inappellabile il consiglio direttivo, la domanda deve contenere l'impegno ad osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le delibere adottate dall'organo Direttivo.
In caso di diniego espresso, l'organo amministrativo non è tenuto a esplicitare all'aspirante associato la motivazione di detto diniego.
Nei confronti dell'associato l'accettazione o il rigetto rimangono atti di autonomia contrattuale dell'Associazione e come tali insuscettibili di riesame giudiziario.
Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme dello statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
In particolare, l'associato deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati sia con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.
L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria.
I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili ogni associato vota per se non sono ammesse deleghe.
Categorie degli associati.
L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati:
- Fondatori, sono coloro che hanno sottoscritto firmato e deliberato la registrazione dell'atto costitutivo e del presente statuto, la loro carica ha carattere di perpetuità, essi diventano soci dirigenti nazionali dell'Associazione Professionale di Infermieristica Legale e non possono essere rimossi salvo dimissione volontaria per la quale non sono obbligati a rendere alcuna motivazione;
- Ordinari, coloro che aderiscono all'Associazione in un momento successivo alla fase costitutiva.
I soci fondatori hanno potere di regolamentare gli effetti esecutivi del presente Statuto.
Perdita della qualifica di associato.
La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:
a. recesso;
b. delibera di esclusione;
c. ritardato pagamento della quota associativa;
d. morte.
L'associato può in qualunque momento recedere dall'Associazione.
Solo per le iscrizioni annuali, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto all'organo amministrativo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
L'esclusione di un associato può essere deliberata per motivi disciplinari ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati, che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, per i motivi di cui sopra, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Organi dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione sono: assemblea generale degli associati, consiglio direttivo e il presidente.
Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse degli scopi associativi.
Partecipazione all'assemblea.
L'organo direttivo propone all'assemblea gli orientamenti generali dell'Associazione e le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.
Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti
gli associati in regola con il pagamento delle quote associative, per i quali sussiste il principio del voto singolo.
Convocazione dell'assemblea
La convocazione degli associati per le assemblee ordinarie e straordinarie avviene mediante comunicazione scritta del presidente, spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea.
La comunicazione deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda
convocazione e l'ordine del giorno.
L'assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata al presidente da almeno il 30% degli associati.
L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione, in caso di assenza, è presieduta da persona da lui disegnata.
I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti.
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.
Le deliberazioni prese in conformità al presente statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
Compiti dell'assemblea
All'assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:
a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntive e preventive dell'organo amministrativo;
b. approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo amministrativo;
c. discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti di discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario posto all'ordine del giorno.
Compiti dell'organo amministrativo
L'organo amministrativo fissa le direttive per la realizzazione dei compiti statuari, ne stabilisce modalità e responsabilità di esecuzione e ne controlla l'esecuzione stessa;
- Stabilisce l'importo annuale delle quote associative mensili e annuali;
- Decide sulle attività ed iniziative dell'associazione e sulla collaborazione con i terzi.
- Stabilisce le prestazioni e i servizi ai soci e ai terzi e le relative norme e modalità;
- Delibera azioni disciplinari nei confronti di associati;
- Stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- Cura e gestisce i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- Predispone bilanci preventivi e consuntivi.
Composizione dell'organo amministrativo
L'Associazione sarà diretta e gestita da un consiglio direttivo il quale è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere sui criteri da seguire per l'attuazione e il conseguimento degli scopi associativi e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente e il segretario.
Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente o da uno dei componenti del consiglio direttivo o da altro associato su espressa individuazione dello stesso presidente.
Il consiglio direttivo può nominare, tra i soci che si sono distinti per interesse
e preparazione, uno o più consiglieri.
La modifica del presente statuto può essere deliberata esclusivamente dal consiglio direttivo, per la validità di cui al precedente comma è necessario il voto unanime, in caso di parità prevale il voto del presidente.
Riunioni del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri.
Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate dal presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno.
In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del consiglio direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.
Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza della
maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.
Le sedute e le deliberazioni del consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Il consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal consiglio stesso, composte da associati e non associati. Il consiglio può attribuire, a mezzo del presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
Compiti del presidente e del vicepresidente.
Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
Il presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni
dell'assemblea degli associati e del consiglio direttivo.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
La gestione dei conti dell'Associazione è compito del presidente o del segretario su autorizzazione del Presidente.
Segretario
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
Patrimonio dell'Associazione.
Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da beni immobili, mobili registrati che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni; da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Risorse economiche.
L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da: quote associative annuali; contributi degli aderenti e/o di privati; contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, di organismi internazionali; entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali.
Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.
Destinazione degli avanzi di gestione.
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
Durata del periodo di contribuzione
Solo nel caso di pagamento annuale della quota di iscrizione, l'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.
Diritti degli associati al patrimonio sociale
L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione.
È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli prescritti.
I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto.
I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso.
Bilanci
L'Associazione ha l'obbligo di redigere un bilancio sommario a cadenza annuale.
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. . I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione, consentendone l'esame a tutti gli associati che lo richiedano.
Non è in nessun caso possibile visionare documenti contenenti dati sensibili come documenti riguardanti vertenze, elenco iscritti, estratto conto e movimenti conto che attengono a terzi.
Scioglimento e liquidazione dell'Associazione
Lo scioglimento dell'associazione potrà essere deliberato esclusivamente dal consiglio direttivo
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, si procede alla liquidazione del patrimonio il quale verrà devoluto ad altre associazioni operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli statutari o a fini di pubblica utilità secondo le modalità e i tempi stabiliti dal consiglio direttivo.
Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.
Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico Italiano.